ORDINANZA 
 
    Premesso che: 
      i  ricorrenti  chiedono  accertarsi  che   l'assegno   garanzia
retribuzione (gia' salario di professionalita') rientra tra  le  voci
di  retribuzione  da  prendere  a  base  di  calcolo  della  pensione
integrativa al 30.9.999  nonche'  accertarsi  l'illegittimita'  della
trattenuta operata dall'INPS sull'indennita' di buonuscita  a  titolo
di rivalsa contributiva ex art. 3 legge  297/82  e  della  trattenuta
operata dall'INPS a titolo di contributo di solidarieta' ex  art.  64
Legge 144/99; 
      resiste  l'INPS  rilevando  con  particolare   riferimento   al
contributo di solidarieta' che l'art. 18 comma  19  d.l.  98/2911  ha
stabilito che «le disposizioni di  cui  all'art.  64  comma  5  legge
144/1999 si interpretano nel senso che il contributo di  solidarieta'
sulle prestazioni integrative dell'a.g.o.  e'  dovuto  sia  dagli  ex
dipendenti gia' collocati a  riposo  che  dai  lavoratori  ancora  in
servizio» 
      sulla questione del contributo di solidarieta' si  era  formato
un indirizzo  interpretativo  consolidato  avendo  la  Suprema  Corte
ripetutamente affermato che l'art. 64 legge  144/1999  doveva  essere
interpretato nel senso  che  il  contributo  di  solidarieta'  andava
applicato sulle prestazione  integrative  erogate  e  non  su  quelle
maturate (cass. 10872/99;  11732/09;  12526/09;  12734/09;  12735/09;
13265/10; 18254/10; 489/11); 
      l'art. 18 d.l. 98/11 convertito in legge  11/2011  si  pone  in
aperto   contrasto   con    il    predetto    unanime    orientamento
giurisprudenziale stabilendo in via di interpretazione  autentica  la
legittimita' della trattenuta del contributo  di  solidarieta'  anche
sulle  retribuzioni  dei   dipendenti   in   servizio,   legittimita'
costantemente negata dai giudici di merito e di legittimita'; 
      la   norma   di   interpretazione    autentica    puo'    dirsi
costituzionalmente legittima in quanto «si limiti ad  assegnare  alla
disposizione interpretata un  significato  gia'  in  esso  contenuto,
riconoscibile come una delle possibili letture del testo  originario»
(corte cost. 271  e  257  del  2011)  avendo  lo  scopo  di  chiarire
«situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione  di
un dibattito  giurisprudenziale  irrisolto»  ovvero  di  «ristabilire
un'interpretazione  piu'  aderente  alla  originaria   volonta'   del
legislatore» (( corte cost. 311 del 2009) a tutela della certezza del
diritto e dell'eguaglianza dei cittadini (corte cost. 15 del 2012); 
    Ritenuto che: 
      l'art. 18 d.l. 98/11 convertito in legge 11/2011 non rispetta i
parametri  di  legittimita'  costituzionale  enucleati  dalla   Corte
costituzionale  nei  precedenti  richiamati  in  quanto  innanzitutto
introduce nella norma interpretata elementi quali il  riferimento  ai
lavoratori ancora in servizio ed il concetto di pensione  integrativa
maturata  alla  data  del  30  settembre  1999  non  presenti   nella
originaria formulazione dell'art. 64, comma 5 legge n. 144/99; 
      in  secondo  luogo  la  norma  di   interpretazione   autentica
interviene in una situazione nella quale da un lato non vi era alcuna
incertezza del dato normativo tenuto conto che  l'art.  64  stabiliva
che il contributo di solidarieta' andava applicato sulle  prestazioni
integrative e non gia' sulle retribuzioni  percepite  dai  dipendenti
ancora  in  servizio  e  dall'altro  non  vi  era   alcun   dibattito
giurisprudenziale bensi'  un  orientamento  granitico  della  Suprema
Corte a mente del quale il contributo di solidarieta'  doveva  essere
applicato solo sulle prestazioni  pensionistiche  integrative  e  non
sulle retribuzioni; 
      la norma appare quindi in contrasto con gli art. 3 e  24  della
Costituzione; 
      in terzo luogo l'art. 18 d.l. 98/11 convertito in legge 11/2011
viola il principio della preminenza del diritto e la nozione di  equo
processo  sanciti  dall'art.  6  della  Convenzione  Europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  ed
appare pertanto in contrasto con l'art. 117 cost. 
      L'art 6 CEDU impedisce  infatti  al  legislatore  di  ingerirsi
nell'amministrazione della giustizia allo  scopo  di  influenzare  la
decisione di una controversia salvo che ricorrano ragioni  imperative
di interesse generale e le predette ragioni  non  possono  coincidere
con motivazioni di finanza pubblica; 
      la questione di legittimita'  costituzione  dell'art.  18  d.l.
98/11 convertito in legge 11/2011 e' certamente rilevante  in  quanto
la sua applicazione comporterebbe il rigetto della  domanda  relativa
al contributo di solidarieta' che viceversa sarebbe stata  certamente
accolta;