ORDINANZA Premesso che: i ricorrenti chiedono accertarsi che l'assegno garanzia retribuzione (gia' salario di professionalita') rientra tra le voci di retribuzione da prendere a base di calcolo della pensione integrativa al 30.9.999 nonche' accertarsi l'illegittimita' della trattenuta operata dall'INPS sull'indennita' di buonuscita a titolo di rivalsa contributiva ex art. 3 legge 297/82 e della trattenuta operata dall'INPS a titolo di contributo di solidarieta' ex art. 64 Legge 144/99; resiste l'INPS rilevando con particolare riferimento al contributo di solidarieta' che l'art. 18 comma 19 d.l. 98/2911 ha stabilito che «le disposizioni di cui all'art. 64 comma 5 legge 144/1999 si interpretano nel senso che il contributo di solidarieta' sulle prestazioni integrative dell'a.g.o. e' dovuto sia dagli ex dipendenti gia' collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio» sulla questione del contributo di solidarieta' si era formato un indirizzo interpretativo consolidato avendo la Suprema Corte ripetutamente affermato che l'art. 64 legge 144/1999 doveva essere interpretato nel senso che il contributo di solidarieta' andava applicato sulle prestazione integrative erogate e non su quelle maturate (cass. 10872/99; 11732/09; 12526/09; 12734/09; 12735/09; 13265/10; 18254/10; 489/11); l'art. 18 d.l. 98/11 convertito in legge 11/2011 si pone in aperto contrasto con il predetto unanime orientamento giurisprudenziale stabilendo in via di interpretazione autentica la legittimita' della trattenuta del contributo di solidarieta' anche sulle retribuzioni dei dipendenti in servizio, legittimita' costantemente negata dai giudici di merito e di legittimita'; la norma di interpretazione autentica puo' dirsi costituzionalmente legittima in quanto «si limiti ad assegnare alla disposizione interpretata un significato gia' in esso contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario» (corte cost. 271 e 257 del 2011) avendo lo scopo di chiarire «situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo in ragione di un dibattito giurisprudenziale irrisolto» ovvero di «ristabilire un'interpretazione piu' aderente alla originaria volonta' del legislatore» (( corte cost. 311 del 2009) a tutela della certezza del diritto e dell'eguaglianza dei cittadini (corte cost. 15 del 2012); Ritenuto che: l'art. 18 d.l. 98/11 convertito in legge 11/2011 non rispetta i parametri di legittimita' costituzionale enucleati dalla Corte costituzionale nei precedenti richiamati in quanto innanzitutto introduce nella norma interpretata elementi quali il riferimento ai lavoratori ancora in servizio ed il concetto di pensione integrativa maturata alla data del 30 settembre 1999 non presenti nella originaria formulazione dell'art. 64, comma 5 legge n. 144/99; in secondo luogo la norma di interpretazione autentica interviene in una situazione nella quale da un lato non vi era alcuna incertezza del dato normativo tenuto conto che l'art. 64 stabiliva che il contributo di solidarieta' andava applicato sulle prestazioni integrative e non gia' sulle retribuzioni percepite dai dipendenti ancora in servizio e dall'altro non vi era alcun dibattito giurisprudenziale bensi' un orientamento granitico della Suprema Corte a mente del quale il contributo di solidarieta' doveva essere applicato solo sulle prestazioni pensionistiche integrative e non sulle retribuzioni; la norma appare quindi in contrasto con gli art. 3 e 24 della Costituzione; in terzo luogo l'art. 18 d.l. 98/11 convertito in legge 11/2011 viola il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo sanciti dall'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali ed appare pertanto in contrasto con l'art. 117 cost. L'art 6 CEDU impedisce infatti al legislatore di ingerirsi nell'amministrazione della giustizia allo scopo di influenzare la decisione di una controversia salvo che ricorrano ragioni imperative di interesse generale e le predette ragioni non possono coincidere con motivazioni di finanza pubblica; la questione di legittimita' costituzione dell'art. 18 d.l. 98/11 convertito in legge 11/2011 e' certamente rilevante in quanto la sua applicazione comporterebbe il rigetto della domanda relativa al contributo di solidarieta' che viceversa sarebbe stata certamente accolta;